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STATUTO
della Associazione degli Editori Olistici Indipendenti - AEOI
Art.
1
Costituzione-Denominazione-Sede
È costituita la “Associazione degli editori olistici
indipendenti” (AEOI)
La AEOI.
ha sede legale in
Art.
2
Scopi dell’Associazione
La AEOI
riunisce gli editori di libri, riviste, audiovisivi e prodotti
dell’editoria elettronica.
La AEOI è apartitica e non ha fini di lucro.
La AEOI si propone i seguenti scopi:
a) costituire un riferimento per la
distribuzione dei prodotti utilizzando canali alternativi a
quelli classici che
spesso precludono la presenza capillare sul territorio.
b) favorire lo sviluppo di rapporti di
reciproca conoscenza e collaborazione tra gli editori
italiani
indipendenti
c) promuovere ed organizzare
l’aggiornamento e la formazione professionale anche con la
pubblicazione di
prodotti editoriali e
l’organizzazione di convegni e manifestazioni;
d) realizzare iniziative nei confronti di
enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e private al
fine di
sensibilizzarle ai
problemi dell’editoria regionale;
e) promuovere autonomamente o in
collaborazione tutte le iniziative che possono concorrere alla
diffusione
del libro e della lettura
e degli altri prodotti editoriali nonché della cultura
italiana in Italia e nel mondo,
con particolare riguardo
alle comunità italiane all’estero;
f) promuovere la diffusione dell’immagine
e la conoscenza degli editori italiani in Italia e
all’estero;
g) promuovere ed organizzare mostre, fiere
ed eventi in Italia e all’estero e, in ogni caso, promuovere
ed
organizzare la
partecipazione degli editori italiani a mostre, fiere ed
eventi da altri promossi in Italia e
all’estero;
h) promuovere ed organizzare la formazione
di cataloghi tematici tra gli editori italiani per una
migliore
diffusione in Italia e
all’estero del libro italiano.
Per agevolare il perseguimento delle proprie finalità,
la Federazione
può costituire società.
Art. 3
Requisiti dei Soci
Possono aderire alla AEOI gli editori italiani che diano
garanzie di serietà e competenza, per l’ammissione sono
necessari i seguenti requisiti:
a) che siano iscritti all’albo imprese
delle Camera di Commercio e all’Albo prefettizio;
b) che esercitino attività
provvedendo alla pubblicazione per proprio conto e a
proprie spese di libri,
riviste,
audiovisivi e prodotti dell’editoria elettronica;
c) che diano garanzie di serietà e
competenza.
Il consiglio direttivo può, per motivi eccezionali e
all’unanimità, derogare a una delle condizioni di
quest’articolo.
d)
che le pubblicazioni dell’editore prevedano a catalogo
almeno una delle seguenti tipologie di testi: scientifici,
medicina non-convenzionale, scienza esoteriche, Spiritualità.
La sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra è accertata
dal Consiglio Direttivo, il quale può comunque e a suo
insindacabile giudizio decidere anche di rifiutare un socio
che manifesti tali requisiti.
Art. 4
Ammissione
L’Editore che intende associarsi deve presentare domanda per
iscritto alla AEOI, accompagnata dalla documentazione
comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3.
Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione e, qualora la
ritenga conforme ai requisiti richiesti, delibera
l’ammissione dell’editore.
Art. 5
Diritti degli editori iscritti
Ogni Editore ha diritto:
a) a essere presente nel portale AEOI e usufruire del
marketing che tramite questo verrà fatto per
far
conoscere le attività dei soci (sito AEOI. Newsletter);
b) a partecipare alla elezione alle cariche sociali ed alle
assemblee e candidarsi per l’elezione di
ciascuna
carica sociale,
c) di fruire di un servizio periodico d’informazione sulla
vita associativa;
d) di aderire secondo i propri specifici interessi alle
iniziative promozionali realizzate dalla AEOI;
e) di proporre alla AEOI iniziative inerenti gli scopi
sociali;
g) di recedere dalla AEOI dandone preavviso in base all’art.
24 del Codice Civile.
Art. 6
Obblighi delle Editori iscritti:
a)
Mettere a disposizione i contatti con i propri autori al fine
di organizzare le presentazioni dei
libri in Italia e all’estero in modo coordinato e
funzionale.
b)
mettere a disposizione i contatti di vendita sul territorio
(librerie), affinché diventino un canale
di tutti.
c)
pagare le quote sociali e ogni altro contributo deciso
dall’assemblea; le quote sociali hanno
validità
fino al 31-12 dell'anno in cui sono pagate.
d) rispettare il presente statuto;
e) informare
la AEOI
circa la propria attività;
f) non assumere iniziative proprie o altrui
che rechino danno al prestigio della AEOI.
Art.
7
Sanzioni
L’Editore iscritto, responsabile di atti suscettibili di
danneggiare il prestigio della AEOI sarà espulso dalla
associazione e perseguito secondo legge.
L’Editore iscritto che, dopo due richiami anche solo via
e-mail del Presidente, risulti inadempiente nel pagamento
della quota sociale annuale, perde automaticamente la qualità
di Socio e si intende nel contempo immediatamente
dimissionario da ogni carica eventualmente posseduta
nell'ambito della Associazione.
Art. 8
Organi Sociali
Sono Organi della AEOI:
− l’Assemblea dei soci
− il Consiglio Direttivo
− il Presidente
− il Vice Presidente
− il Tesoriere-segretario
Art. 9
Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano della AEOI e si riunisce
in via ordinaria almeno una volta l’anno. Alle Assemblee
possono partecipare soltanto gli editori in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Art. 10
Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea delibera:
a) sull’approvazione del bilancio
preventivo e del rendiconto finanziario ed economico
della
gestione;
b) sulla nomina dei membri del Consiglio
Direttivo;
c) sul programma proposto dal Consiglio
Direttivo;
d) sull’ammontare delle quote associative
e dei contributi straordinari richiesti dalle iniziative
approvate;
e) sulle modificazioni del presente
statuto.
Art. 11
Convocazione e funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
Quella Ordinaria è convocata ogni anno, a cura del Consiglio
Direttivo, entro i primi quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale, che avviene con il 31 dicembre, con
avviso anche solo via email inviato ai Soci almeno quindici
giorni prima. L’avviso deve contenere l’Ordine del
giorno e le modalità di eventuali elezioni.
Per la validità dell’Assemblea è richiesta in prima
convocazione la presenza della maggioranza delle Editori
iscritti; in seconda convocazione il numero minimo di due
soci.
L’Assemblea si riunisce in adunanza straordinaria quando ciò
sia deliberato dal Consiglio Direttivo o quando un quinto
degli editori iscritti, in regola con il pagamento della quota
sociale, ne faccia richiesta.
L’Assemblea Straordinaria è convocata con avviso inviato
anche solo via e-mail agli editori iscritti almeno una
settimana prima, salvo i casi di estrema urgenza
riconosciuti dal Presidente, per cui il termine valido può
essere ridotto a 7 giorni.
Circa la costituzione e la validità dell’Assemblea
Straordinaria valgono le norme sopraindicate per quella
Ordinaria.
Le deliberazioni delle Assemblee, sia Ordinarie sia
Straordinarie, sono prese a maggioranza di voti.
Ogni editore iscritto ai sensi dell’art. 5 punti a) e c), è
portatore di un voto.
Art. 12
Consiglio Direttivo
La AEOI
è retta da un Consiglio Direttivo in carica sino a
revoca, su delibera di assemblea ordinaria soci, o dimissioni
dei componenti. Esso è composto da un limite minimo di cinque
e un massimo di nove membri eletti direttamente
dall’Assemblea soci.
Il Consiglio Direttivo elegge, sulla base di dichiarazioni
programmatiche scegliendoli tra i propri membri, il Presidente
, il Vice Presidente e il Tesoriere-segretario. Per tale
elezione, che ha luogo a scrutinio segreto, è richiesta la
maggioranza, calcolata sui presenti, dei due terzi nel primo
scrutinio e assoluta nei successivi.
Art. 13
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, che opera coerentemente alle decisioni
dell’Assemblea, ha le seguenti competenze:
a) la nomina fra i suoi membri del
Presidente della AEOI, del Vicepresidente, il Vicepresidente
sostituisce a
tutti gli effetti il
Presidente nei casi in cui questi venisse a trovarsi
nell’impossibilità di svolgere le proprie
funzioni, di un
Segretario e di un Tesoriere che durano in carica fino alla
scadenza del Consiglio;
b) la convocazione dell’Assemblea e il suo
ordine del giorno;
c) la predisposizione della proposta del
conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
d) l’ammissione e l’esclusione delle
Associazioni iscritte.
e) le decisioni necessarie al conseguimento
degli scopi di cui all’art. 2;
f) l’azione a breve termine e i
piani a lungo termine della AEOI., nell’ambito delle
indicazioni
programmatiche e delle
direttive di massima dell’Assemblea;
f) la redazione delle pubblicazioni
ufficiali della AEOI.;
g) lo studio dei problemi che interessano
l’editoria;
h) le direttive per la gestione economica e
finanziaria del patrimonio della Federazione;
i) l’attribuzione, previo voto
favorevole del Presidente, di incarichi specifici al
Segretario e ai membri del
Consiglio, relativi al
funzionamento della AEOI. e alla gestione delle iniziative
deliberate;
j) le designazioni, su proposta del
Presidente, tra i membri del Consiglio, dei rappresentanti
della AEOI. in
Enti, Organismi e
Commissioni.
k) Dare deleghe tematiche e costituire
commissioni interne.
Art. 14
Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, con avviso
inviato per posta elettronica a cura del Presidente.
Può inoltre essere convocato tutte le volte che il Presidente
stesso o la metà dei Consiglieri ne ravvisi la necessità; è
in ogni caso automaticamente convocato e in grado di
deliberare quando siano presenti tutti i membri componenti del
Consiglio stesso.
La convocazione avviene con un preavviso di almeno 15 giorni,
salvo casi di urgenza, per i quali il preavviso stesso può
essere ridotto a 48 ore con comunicazione telegrafica o via
telefax. L’avviso di convocazione deve indicare l’ordine
del giorno dei lavori. Le riunioni sono valide con la presenza
della metà più uno dei componenti in carica. Le
deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei
presenti. In caso di votazione, a parità di voti, prevarrà
il voto del Presidente.
Delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e del
Segretario.
Art. 15
Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della AEOI che
rappresenta quindi sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
Può rilasciare procure generali o speciali. Egli assume i
provvedimenti necessari per il normale funzionamento della
AEOI. In caso di necessità e urgenza egli può prendere
provvedimenti a carattere straordinario, i quali dovranno
essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella
riunione successiva. Al Presidente è inoltre demandata
l’esecuzione delle iniziative decise dal Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri
sono esercitati dal Vicepresidente.
Art. 16
Tesoriere-Segretario
Il Tesoriere-Segretario sovrintende alle delibere
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige il verbale
delle riunioni, procede alla registrazione delle entrate e
delle uscite, dà corso alle spese deliberate dal Consiglio
Direttivo, provvede alla formazione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo di ciascun esercizio annuale da
sottoporre al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea,
riscuote e quietanza. Detto incarico può essere assunto
pro-tempore dallo stesso Presidente finché un altro membro
del Consiglio Direttivo non accetti l'incarico.
Art. 17
Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale verranno
predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e
il bilancio consuntivo, sotto forma di rendiconto economico e
finanziario, che dovrà essere sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea.
Art. 18
Avanzi di gestione
Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio
saranno reinvestiti per il perseguimento degli scopi della
AEOI. È fatto divieto di distribuire agli editori iscritti,
anche in modo indiretto, utili, residui attivi, avanzi di
gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della AEOI.
Art. 19
Disposizioni generali sulle cariche
Sono eleggibili alle cariche sociali gli editori iscritti.
Per quanto concerne l’elezione dei Consiglieri, i candidati
devono far pervenire per iscritto alla Segreteria della AEOI.
almeno sette giorni prima dell’Assemblea la loro
candidatura. Le candidature sono vagliate e proposte
all’Assemblea dal Presidente uscente. Nel caso che le
candidature risultino superiori ai nove posti disponibili,
la Segreteria
distribuisce una scheda dei candidati con l’elenco dei
candidati in ordine alfabetico; ogni partecipante
all’Assemblea ha facoltà di esprimere fino una preferenza.
I candidati che ottengono il maggior numero di voti sono
dichiarati eletti. In caso di parità in graduatoria, prevale
il candidato con maggiore anzianità iscritto alla AEOI.
Qualora venisse a mancare in via definitiva un membro del
Consiglio Direttivo per una causa qualsiasi, la sostituzione
avverrà con il primo dei non eletti, tenendo conto della
graduatoria se le sostituzioni dovessero essere più di una;
in mancanza di non eletti, per cooptazione da parte del
Consiglio Direttivo. Per tale cooptazione è richiesta la
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. I
Consiglieri così cooptati durano in carica fino alla scadenza
del mandato del Consiglio.,
Le persone che ricoprono cariche sociali non possono farsi
sostituire.
Tutte le persone investite di cariche sociali le quali non
intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni
consecutive, decadono dalle cariche stesse e dovranno essere
sostituite. È consentito il rimborso documentato delle spese
autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 20
Modificazioni dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato soltanto su
proposta del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un
terzo degli editori iscritti, con un voto dell’Assemblea con
la maggioranza dei due terzi del numero degli iscritti.
Art. 21
Patrimonio Sociale
Il patrimonio della Federazione è composto dalle quote
annuali di adesione alla AEOI, nonché da qualsiasi donazione,
elargizione, legato a favore della AEOI stessa.
Art. 22
Scioglimento della AEOI.
Per lo scioglimento della AEOI è necessaria un’Assemblea
straordinaria alla quale siano presenti i rappresentanti di
almeno i quattro quinti degli editori iscritti . Le
deliberazioni saranno valide con i tre quarti dei voti
presenti, che decideranno anche per la destinazione del
patrimonio. Qualora l’Assemblea straordinaria deliberi lo
scioglimento della AEOI, provvederà a nominare uno o più
liquidatori determinandone i relativi poteri. L’eventuale
patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione avente
finalità analoghe o fini di pubblica utilità, con le
prescritte modalità, ed è escluso qualsiasi rimborso agli
associati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Vige l’intrasmissibiltà della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e
non rivalutabilità della stessa.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa
riferimento alle disposizioni del Codice Civile che regolano
le Associazioni
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