ASSOCIAZIONE EDITORI OLISTICI INDIPENDENTI

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STATUTO

STATUTO della Associazione degli Editori Olistici Indipendenti - AEOI

Art. 1
Costituzione-Denominazione-Sede
È costituita la “Associazione degli editori olistici indipendenti” (AEOI)
La AEOI. ha sede legale in

Art. 2
Scopi dell’Associazione
La AEOI riunisce gli editori di libri, riviste, audiovisivi e prodotti dell’editoria elettronica.
La AEOI è apartitica e non ha fini di lucro.
La AEOI si propone i seguenti scopi:

a)    costituire un riferimento per la distribuzione dei prodotti utilizzando canali alternativi a quelli classici che        spesso precludono la presenza capillare sul territorio.
b)    favorire lo sviluppo di rapporti di reciproca conoscenza e collaborazione tra  gli editori italiani   
       indipendenti
c)    promuovere ed organizzare l’aggiornamento e la formazione professionale anche con la pubblicazione di 
       prodotti editoriali e l’organizzazione di convegni e manifestazioni;
d)    realizzare iniziative nei confronti di enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e private al fine di 
       sensibilizzarle ai problemi dell’editoria regionale;
e)    promuovere autonomamente o in collaborazione tutte le iniziative che possono concorrere alla diffusione 
       del libro e della lettura e degli altri prodotti editoriali nonché della cultura italiana in Italia e nel mondo, 
       con particolare riguardo alle comunità italiane all’estero;
f)    promuovere la diffusione dell’immagine e la conoscenza degli editori italiani in Italia e all’estero;
g)    promuovere ed organizzare mostre, fiere ed eventi in Italia e all’estero e, in ogni caso, promuovere ed 
       organizzare la partecipazione degli editori italiani a mostre, fiere ed eventi da altri promossi in Italia e 
       all’estero;
h)    promuovere ed organizzare la formazione di cataloghi tematici tra gli editori italiani per una migliore 
       diffusione in Italia e all’estero del libro italiano.

Per agevolare il perseguimento delle proprie finalità, la Federazione può costituire società.

Art. 3
Requisiti dei Soci
Possono aderire alla AEOI gli editori italiani che diano garanzie di serietà e competenza, per l’ammissione sono necessari i seguenti requisiti:
    a) che siano iscritti all’albo imprese delle Camera di Commercio e all’Albo prefettizio;
    b) che esercitino attività  provvedendo alla pubblicazione per proprio conto e a proprie spese di libri, 
        riviste, audiovisivi e prodotti dell’editoria elettronica;
    c) che diano garanzie di serietà e competenza.
Il consiglio direttivo può, per motivi eccezionali e all’unanimità, derogare a una delle condizioni di quest’articolo.
    d) che le pubblicazioni dell’editore prevedano a catalogo almeno una delle seguenti tipologie di testi: scientifici, medicina non-convenzionale, scienza esoteriche, Spiritualità.
La sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra è accertata dal Consiglio Direttivo, il quale può comunque e a suo insindacabile giudizio decidere anche di rifiutare un socio che manifesti tali requisiti.

Art. 4
Ammissione
L’Editore che intende associarsi deve presentare domanda per iscritto alla AEOI, accompagnata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3.
Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione e, qualora la ritenga conforme ai requisiti richiesti, delibera l’ammissione dell’editore.

Art. 5
Diritti degli editori iscritti
Ogni Editore ha diritto:
a) a  essere presente nel portale AEOI e usufruire del marketing che tramite questo verrà fatto per  
    far conoscere le attività dei soci (sito AEOI. Newsletter);
b) a partecipare alla elezione alle cariche sociali ed alle assemblee e candidarsi per l’elezione di  
    ciascuna carica sociale,
c) di fruire di un servizio periodico d’informazione sulla vita associativa;
d) di aderire secondo i propri specifici interessi alle iniziative promozionali realizzate dalla AEOI;
e) di proporre alla AEOI iniziative inerenti gli scopi sociali;
g) di recedere dalla AEOI dandone preavviso in base all’art. 24 del Codice Civile.


Art. 6
Obblighi delle Editori iscritti:
    a) Mettere a disposizione i contatti con i propri autori al fine di organizzare le presentazioni dei 
        libri in Italia e all’estero in modo coordinato e funzionale.
    b) mettere a disposizione i contatti di vendita sul territorio (librerie), affinché diventino un canale
        di tutti.
    c) pagare le quote sociali e ogni altro contributo deciso dall’assemblea; le quote sociali hanno                
       
validità fino al 31-12 dell'anno in cui sono pagate.
    d) rispettare il presente statuto;
    e) informare la AEOI circa la propria attività;
    f) non assumere iniziative proprie o altrui che rechino danno al prestigio della AEOI.

Art. 7
Sanzioni
L’Editore iscritto, responsabile di atti suscettibili di danneggiare il prestigio della AEOI sarà espulso dalla associazione e perseguito secondo legge.
L’Editore iscritto che, dopo due richiami anche solo via e-mail del Presidente, risulti inadempiente nel pagamento della quota sociale annuale, perde automaticamente la qualità di Socio e si intende nel contempo immediatamente dimissionario da ogni carica eventualmente posseduta nell'ambito della Associazione.

Art. 8
Organi Sociali
Sono Organi della AEOI:
−    l’Assemblea dei soci
−    il Consiglio Direttivo
−    il Presidente
−    il  Vice Presidente
−    il Tesoriere-segretario

Art. 9
Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano della AEOI e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno. Alle Assemblee possono partecipare soltanto gli editori in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 10
Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea delibera:
    a) sull’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario ed economico della             
        gestione;
    b) sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
    c) sul programma proposto dal Consiglio Direttivo;
    d) sull’ammontare delle quote associative e dei contributi straordinari richiesti dalle iniziative   
        approvate;
    e) sulle modificazioni del presente statuto.

Art. 11
Convocazione e funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
Quella Ordinaria è convocata ogni anno, a cura del Consiglio Direttivo, entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, che avviene con il 31 dicembre, con avviso anche solo via email inviato ai Soci almeno quindici giorni  prima. L’avviso deve contenere l’Ordine del giorno e le modalità di eventuali elezioni. 
Per la validità dell’Assemblea è richiesta in prima convocazione la presenza della maggioranza delle Editori iscritti; in seconda convocazione il numero minimo di due soci.
L’Assemblea si riunisce in adunanza straordinaria quando ciò sia deliberato dal Consiglio Direttivo o quando un quinto degli editori iscritti, in regola con il pagamento della quota sociale, ne faccia richiesta.
L’Assemblea Straordinaria è convocata con avviso inviato anche solo via e-mail agli editori  iscritti almeno una settimana  prima, salvo i casi di estrema urgenza riconosciuti dal Presidente, per cui il termine valido può essere ridotto a 7 giorni.
Circa la costituzione e la validità dell’Assemblea Straordinaria valgono le norme sopraindicate per quella Ordinaria.
Le deliberazioni delle Assemblee, sia Ordinarie sia Straordinarie, sono prese a maggioranza di voti.
Ogni editore iscritto ai sensi dell’art. 5 punti a) e c), è portatore di un voto.

Art. 12
Consiglio Direttivo
La AEOI è retta da un  Consiglio Direttivo in carica sino a revoca, su delibera di assemblea ordinaria soci, o dimissioni dei componenti. Esso è composto da un limite minimo di cinque e un massimo di nove membri eletti direttamente dall’Assemblea soci.
Il Consiglio Direttivo elegge, sulla base di dichiarazioni programmatiche scegliendoli tra i propri membri, il Presidente , il Vice Presidente e il Tesoriere-segretario. Per tale elezione, che ha luogo a scrutinio segreto, è richiesta la maggioranza, calcolata sui presenti, dei due terzi nel primo scrutinio e assoluta nei successivi.

Art. 13
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, che opera coerentemente alle decisioni dell’Assemblea, ha le seguenti competenze:
a)    la nomina fra i suoi membri del Presidente della AEOI, del Vicepresidente, il Vicepresidente sostituisce a 
       tutti gli effetti il Presidente nei casi in cui questi venisse a trovarsi nell’impossibilità di svolgere le proprie 
       funzioni, di un Segretario e di un Tesoriere che durano in carica fino alla scadenza del Consiglio;
b)    la convocazione dell’Assemblea e il suo ordine del giorno;
c)    la predisposizione della proposta del conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
d)    l’ammissione e l’esclusione delle Associazioni iscritte.
e)    le decisioni necessarie al conseguimento degli scopi di cui all’art. 2;
f)     l’azione a breve termine e i piani a lungo termine della AEOI., nell’ambito delle indicazioni 
       programmatiche e delle direttive di massima dell’Assemblea;
f)     la redazione delle pubblicazioni ufficiali della AEOI.;
g)    lo studio dei problemi che interessano l’editoria;
h)    le direttive per la gestione economica e finanziaria del patrimonio della Federazione;
i)     l’attribuzione, previo voto favorevole del Presidente, di incarichi specifici al Segretario e ai membri del 
       Consiglio, relativi al funzionamento della AEOI. e alla gestione delle iniziative deliberate;
j)     le designazioni, su proposta del Presidente, tra i membri del Consiglio, dei rappresentanti della AEOI. in 
       Enti, Organismi e Commissioni.
k)    Dare deleghe tematiche e costituire commissioni interne.

Art. 14
Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, con avviso inviato per posta elettronica a cura del Presidente.
Può inoltre essere convocato tutte le volte che il Presidente stesso o la metà dei Consiglieri ne ravvisi la necessità; è in ogni caso automaticamente convocato e in grado di deliberare quando siano presenti tutti i membri componenti del Consiglio stesso.
La convocazione avviene con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi di urgenza, per i quali il preavviso stesso può essere ridotto a 48 ore con comunicazione telegrafica o via telefax. L’avviso di convocazione deve indicare l’ordine del giorno dei lavori. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di votazione, a parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.
Delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e del Segretario.

Art. 15
Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della AEOI che rappresenta quindi sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Può rilasciare procure generali o speciali. Egli assume i provvedimenti necessari per il normale funzionamento della AEOI. In caso di necessità e urgenza egli può prendere provvedimenti a carattere straordinario, i quali dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione successiva. Al Presidente è inoltre demandata l’esecuzione delle iniziative decise dal Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 16
Tesoriere-Segretario
Il Tesoriere-Segretario sovrintende alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, procede alla registrazione delle entrate e delle uscite, dà corso alle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, provvede alla formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo di ciascun esercizio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, riscuote e quietanza. Detto incarico può essere assunto pro-tempore dallo stesso Presidente finché un altro membro del Consiglio Direttivo non accetti l'incarico.

Art. 17

Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 18
Avanzi di gestione
Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno reinvestiti per il perseguimento degli scopi della AEOI. È fatto divieto di distribuire agli editori iscritti, anche in modo indiretto, utili, residui attivi, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della AEOI.

Art. 19
Disposizioni generali sulle cariche
Sono eleggibili alle cariche sociali gli editori iscritti.
Per quanto concerne l’elezione dei Consiglieri, i candidati devono far pervenire per iscritto alla Segreteria della AEOI. almeno sette giorni prima dell’Assemblea la loro candidatura. Le candidature sono vagliate e proposte all’Assemblea dal Presidente uscente. Nel caso che le candidature risultino superiori ai nove posti disponibili, la Segreteria distribuisce una scheda dei candidati con l’elenco dei candidati in ordine alfabetico; ogni partecipante all’Assemblea ha facoltà di esprimere fino una preferenza. I candidati che ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti. In caso di parità in graduatoria, prevale il candidato  con maggiore anzianità iscritto alla AEOI.
Qualora venisse a mancare in via definitiva un membro del Consiglio Direttivo per una causa qualsiasi, la sostituzione avverrà con il primo dei non eletti, tenendo conto della graduatoria se le sostituzioni dovessero essere più di una; in mancanza di non eletti, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo. Per tale cooptazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. I Consiglieri così cooptati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.,
Le persone che ricoprono cariche sociali non possono farsi sostituire.
Tutte le persone investite di cariche sociali le quali non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite. È consentito il rimborso documentato delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 20
Modificazioni dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato soltanto su proposta del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un terzo degli editori iscritti, con un voto dell’Assemblea con la maggioranza dei due terzi del numero degli iscritti.

Art. 21
Patrimonio Sociale
Il patrimonio della Federazione è composto dalle quote annuali di adesione alla AEOI, nonché da qualsiasi donazione, elargizione, legato a favore della AEOI stessa.

Art. 22
Scioglimento della AEOI.
Per lo scioglimento della AEOI è necessaria un’Assemblea straordinaria alla quale siano presenti i rappresentanti di almeno i quattro quinti degli editori iscritti . Le deliberazioni saranno valide con i tre quarti dei voti presenti, che decideranno anche per la destinazione del patrimonio. Qualora l’Assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento della AEOI, provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, con le prescritte modalità, ed è escluso qualsiasi rimborso agli associati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Vige l’intrasmissibiltà della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile che regolano le Associazioni

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